L’importante sentenza del Tribunale di Firenze in materia di finanziamenti: un successo per l’Avvocato di Prato Maurizio Pugi
Il caso in oggetto verteva sull’opposizione ad un decreto ingiuntivo, con l’opponente rappresentato in giudizio dall’Avvocato Maurizio Pugi (Foto in alto), co-fondatore e socio senior dello studio Italian Lawyers’ Boutique di Prato. L’opponente, raggiunto dal decreto ingiuntivo, ritenendolo ingiusto e convinto della non debenza della somma ingiunta, aveva introdotto il giudizio di opposizione al fine di ottenere la revoca del suddetto decreto ingiuntivo. Quest’ultimo si basava su quanto segue: la somma relativa al finanziamento in oggetto era legittimamente pretesa in quanto l’opponente risultava co-obbligato.
Il giudice ha stabilito che l’opposizione era fondata e che quindi il decreto ingiuntivo non poteva essere eseguito in quanto l’obbligazione contratta va ricondotta alla disciplina della fideiussione poichè nel nostro ordinamento non è prevista la fugura del co-obbligato. Tutto ciò scaturisce da una pronuncia dello stesso Tribuale di Firenze che sanciva “Né può immaginarsi una diversa figura, ibrida tra la parte ed il garante. In realtà, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante.”
E’ noto che la legge, all’art. 1936 cc, definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui; la natura di debitore solidale del co-obbligato è pertanto compatibile con l’istituto della fideiussione, dal momento che il fideiussore, ex art. 1944, I co. cc, è obbligato in solido con il debitore principale.
Qualificata l’obbligazione nell’ambito della fideiussione, dalla documentazione prodotta è poi emerso sia che la somma oggetto del finanziamento doveva essere restituita dal debitore principale mediante un piano di pagamenti rateali sia che a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore principale, la banca si è avvalsa della decadenza dal beneficio del termine.
Considerato ciò, il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato per effetto dell’intervenuta decadenza dell’opposta ex art. 1957 cc., e la parte opposta condannata alla restituzione della somma percepita dall’esecuzione del detto titolo dichiarato provvisoriamente esecutivo e al pagamento delle spese processuali.
“Questa sentenza rappresenta un punto importante in un ambito, come quello dei finanziamenti, dove spesso le persone percepiscono il bisogno di una maggiore chiarezza ” – racconta l’Avvocato Maurizio Pugi – “ci auguriamo che quanto disposto dal Tribunale possa essere un concreto riferimento non solo per i singoli, ma anche per le associazioni dei consumatori”.
L’Avvocato Maurizio Pugi non è nuovo a sentenze di questo tipo: da anni assiste imprese ed imprenditori in Italia e nel mondo e riceve nelle sedi del suo studio Italian Lawyers’ Boutique a Prato, Firenze e Dubai.